Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento del Consiglio nazionale forense in sede consultiva, ai fini dell’iscrizione nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti è necessario che l’interessato cumuli il requisito della cittadinanza di un paese dell’Unione europea e il possesso di un titolo rilasciato in uno stato dell’Unione (v., con specifico riferimento alla situazione di cittadini italo-brasiliani iscritti in Portogallo, i pareri nn. 39/2019, 31/2016 e 47/2011).
Nel caso di specie, letto il richiamato comunicato del Consiglio nazionale portoghese, è possibile dedurre che l’interruzione del regime di reciprocità ha validità a partire dalla data del 5 luglio 2023, con salvezza dei procedimenti di iscrizione in corso a tale data. Se ne desume, a fortiori, che restano salve le iscrizioni già effettuate sulla base del regime di reciprocità, ivi compresa quella della richiedente che risale al maggio del 2023.
La richiedente, a quanto risulta dal quesito, è dunque in possesso tanto del requisito della cittadinanza (è infatti cittadina italo-brasiliana) quanto del titolo professionale rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea (il Portogallo) e pertanto, fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l’iscrizione così come gli ordinari obblighi di valutazione della persistenza dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale e nel rispetto della discrezionalità del COA richiedente, ella può essere iscritta nella sezione speciale.
Consiglio nazionale forense, parere n. 44 del 19 settembre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 44 del 19 Settembre 2023- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera (quesito)
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