La risposta è nei seguenti termini.
L’art. 23 della l. 247/2012 è norma speciale in quanto deroga al regime delle incompatibilità tra pubblico impiego ed esercizio della professione di avvocato dalla stessa legge disciplinato. Detta norma prevale pertanto sulla legge di stabilità del 2016, con la conseguenza che il venir meno del requisito dell’esclusività non consente la permanenza del dipendente nell’elenco speciale annesso all’albo professionale degli avvocati.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 aprile 2016, n. 56
Quesito n. 190, COA di Sciacca
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 56 del 20 Aprile 2016- Consiglio territoriale: COA Sciacca, delibera (quesito)
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