In risposta ai quesiti posti, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione dover conclusivamente delineare il quadro normativo riguardante i tirocini formativi presso gli Uffici Giudiziari, già oggetto di diversi pareri nel tempo resi in argomento (n. 100 del 21 ottobre 2015; n. 82 del 13 luglio 2016; n. 14 del 22 febbraio 2017).
Nel nostro ordinamento vi sono due tipi di tirocini presso gli Uffici Giudiziari, entrambi a valere per l’accesso all’esame di Avvocato: l’uno regolato dall’art. 73 del D.M. 69/2013, l’altro disciplinato dall’art. 44 della Legge n. 247/12.
1. Il primo è in sostanza uno stage, con modi di accesso e di svolgimento, finalità precipua (titolo valido per il concorso in Magistratura) e durata (18 mesi) suoi propri. Lo svolgimento dello stage presso gli Uffici Giudiziari con esito positivo vale 12 mesi ai fini della pratica forense (se non vi sia stata l’approvazione finale del magistrato affidatario, alcun periodo può valere ai fini della pratica forense).
L’art. 73 del D.M. n. 69/2013 prevede che questo tirocinio presso l’ufficio giudiziario possa essere svolto (anche) contestualmente alla pratica forense di sei mesi presso lo Studio di un avvocato, potendo iniziare in ogni momento nel corso dello stage, nel qual caso l’attività di formazione deve essere “condotta in collaborazione con il CNF, per il tirocinio presso la Cassazione, e con i Consigli degli Ordini negli altri casi, secondo le modalità individuate dal Capo dell’Ufficio”. (D.M. n. 69/2013, art. 73, comma 5/bis). Prima dell’inizio della pratica presso un avvocato sarà ovviamente necessaria l’iscrizione nel Registro dei Praticanti.
L’iscrizione nel Registro dei Praticanti e lo svolgimento della pratica presso un avvocato può essere (anche) successiva al compimento del tirocinio presso l’ufficio giudiziario, dovendo iniziare comunque non oltre i sei mesi dal termine dello stage, dovendosi il tirocinio forense svolgersi in forma continuativa, con l’interruzione massima di sei mesi (secondo la previsione generale dell’art. 41, n. 5, Legge n. 247/2012).
Questo tirocinio è stato fatto salvo dall’art. 3, n. 5 del D.M. n. 70/2016 (emanato secondo la previsione dell’art. 41 della Legge n. 247/12) e appare estraneo alle previsioni del D.M. n.58/2016.
2. L’altro tipo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari, previsto dall’art. 44 della Legge n. 247/2012 come una delle modalità secondo cui può essere svolta parte della pratica, è invece regolato dal D.M. n. 58/2016 e vale esclusivamente ai fini della pratica forense. Questo tirocinio, regolato dall’art. 44 della Legge n. 247/2012 e dall’art. 2 del D.M. n. 70, prevede che il praticante si sia iscritto al Registro e che abbia svolto presso uno studio di un avvocato il primo semestre di pratica.
Consiglio nazionale forense (rell. Allorio e Amadei), parere del 12 luglio 2017, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 56 del 12 Luglio 2017- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera (quesito)
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