Questa Commissione ha già chiarito (pareri 31/2012, 53/2013 e 68/2014) come non vi sia obbligo alcuno per l’abogado che intenda iscriversi alla sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di allegare in via preventiva una dichiarazione di intesa con un avvocato italiano, ma che tale dichiarazione deve essere allegata di volta in volta per la singola controversia trattata dall’avvocato stabilito in sede giudiziale.
Ne consegue che ben potrà l’avvocato stabilito agire di volta in volta d’intesa con un diverso collega italiano, fermo restando il rispetto delle condizioni poste dalla legge, ed in particolare dall’art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001, che prescrive che la dichiarazione di intesa debba essere formata e depositata anteriormente alla costituzione in giudizio della parte rappresentata, ovvero al primo atto di difesa dell’assistito.
Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 18 gennaio 2017, n. 10
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 18 Gennaio 2017- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera (quesito)
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