La risposta è nei seguenti termini:
1) Il titolo conseguito presso le S.S.P.L. è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del tirocinio per la professione di avvocato, ai sensi dell’art. 41, comma 9 della L. 247/2012, a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. da ultimo parere n. 63/16);
2) Il praticante può svolgere la pratica forense presso uno studio legale, o presso l’Avvocatura dello Stato, contestualmente alla frequenza della S.S.P.L.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 17 gennaio 2018, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 1 del 17 Gennaio 2018- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera (quesito)
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