Ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge professionale un avvocato iscritto all’albo può “sempre” chiedere la sospensione dall’esercizio professionale, senza necessità di riferirne le ragioni ed in assenza di una previsione circa il limite temporale minimo o massimo di durata della sospensione stessa (cfr. ex multis CNF, parere n. 65/2015). Resta tuttavia ferma, anche durante il periodo di sospensione, l’operatività delle cause di incompatibilità (CNF, parere n. 15/2014). Pertanto, nel caso esposto, la sospensione volontaria potrà durare solo fino all’effettiva assunzione, operando a partire da quel momento la causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d) della legge n. 247/2012. Nulla osta peraltro a che, nelle more dell’assunzione (e dunque prima che maturi la causa di incompatibilità), l’avvocato riprenda l’esercizio dell’attività professionale.
Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 17 ottobre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 17 Ottobre 2022- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera (quesito)
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