Premesso che dal quesito non si evince né a cosa corrisponda l’apertura di una sede di Patronato, né in cosa consista la delega di Rappresentante di Sindacato né, infine, a quale titolo l’avvocato sarebbe coinvolto, si precisa quanto segue.
I Patronati possono essere istituiti unicamente dai soggetti di cui all’articolo 2 della legge n. 152/2001 tra i quali non figura l’avvocato. L’avvocato può, evidentemente, fornire la propria opera al patronato stesso, ma unicamente sulla base di un mandato professionale e nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e dei canoni deontologici.
Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 10 ottobre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 54 del 10 Ottobre 2025- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera (quesito)
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