Il COA di Rovigo formula il seguente quesito: “Se sia possibile per un avvocato dipendente di un Ente pubblico ed iscritto all’Elenco Speciale degli avvocati degli Enti pubblici esercitare al di fuori del rapporto in essere con l’Ente pubblico attività di consulenze di carattere giuridico, anche scientifico, in favore di soggetti terzi, altri Enti pubblici e studi legali, nonché collaborare con riviste e case editrici specializzate nel settore del diritto amministrativo”.

La risposta al quesito è nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 23 della L. n. 247/2012 gli avvocati degli Uffici legali specificatamente istituiti presso gli Enti pubblici esercitano le funzioni di competenza di detti Uffici in forma esclusiva. Essi pertanto, in virtù di siffatta esclusività non possono svolgere attività di consulenza a carattere professionale e di natura giuridica al di fuori del rapporto in essere con l’Ente pubblico di appartenenza.
Deve ritenersi, invece, consentita – ai sensi dell’art. 19 della L.P. – l’attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, sempre che non vietata dai regolamenti interni dell’Ente pubblico di riferimento.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 24 settembre 2014, n. 69

Quesito n. 427, COA di Rovigo

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 69 del 24 Settembre 2014
- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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