Il COA di Rovereto formula quesito in merito all’applicazione dell’articolo 6, comma 3, del DL n. 22/2020, che ha ridotto da diciotto a sedici mesi il periodo di tirocinio per coloro che si siano laureati nella sessione di laurea di cui all’articolo 101, comma 1, primo periodo del D.L. n. 19/2020 e cioè nella sessione dell’A.A. 2018/2019 eccezionalmente prorogata per effetto dell’emergenza pandemica. In particolare, il COA chiede di sapere se la riduzione possa applicarsi ai laureati in tale sessione, pure nel caso di laurea anticipata rispetto all’anno accademico di corso.

La lettera dell’articolo 6, comma 3 del DL n. 22/2020, non contempla eccezioni di sorta, applicandosi indistintamente ai laureati nella sessione prorogata, indipendentemente dal loro status accademico (e dunque, come nella specie, dal loro essere studenti anticipatari). Ne consegue che anche a tali laureati si applichi la riduzione del tirocinio, peraltro non comprendendosi la ratio della deroga prospettata dal COA richiedente (che avrebbe il solo effetto di penalizzare, irragionevolmente, studenti con ogni probabilità particolarmente meritevoli).

Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 2 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 54 del 02 Novembre 2021
- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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