Il COA di Roma formula richiesta di parere “circa la compatibilità tra l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati e il richiamo in servizio a domanda senza assegni, in qualità di Comandante e Coordinatore di un corpo militare speciale volontario, ausiliario delle Forze armate il cui stato giuridico è regolato dagli artt. 1626 e ss. del d.lgs. 66/2010″.

La risposta è resa nei termini seguenti.
Premesso che in materia di tenuta degli Albi il COA gode di un margine di discrezionalità che si lega – anzitutto – alla valutazione delle concrete caratteristiche del caso, occorre dunque che il COA valuti, in tale prospettiva, se la tipologia dell’incarico possa comportare commistione di interessi con l’esercizio della professione ovvero dinamiche analoghe a quella di una subordinazione gerarchica specie con riguardo al rischio di un conflitto tra l’obbligo di segreto professionale ed il dovere di fare rapporto ai superiori.

Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 12 maggio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 12 Marzo 2025
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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