Tali procedimenti – di natura stragiudiziale – possono essere ricondotti alla nozione di “affari amministrativi” di cui all’art. 21, comma 4 del D.M. n. 55/2014. A mente di tale disposizione – relativa proprio alla determinazione del valore dell’affare e del compenso nel caso di attività stragiudiziale – “per l’assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l’interesse sostanziale del cliente”. Il rinvio, presente nella norma appena richiamata, consente di applicare alla determinazione del compenso le tabelle relative alle prestazioni giudiziali: il richiamo alla considerazione dell’interesse sostanziale del cliente fa propendere, di regola, per l’applicazione della tabella relativa alle prestazioni giudiziali amministrative.
Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 18 aprile 2018, n. 24
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 18 Aprile 2018- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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