Sul punto, rileva – seppur relativo alla sanzione della sospensione – il recente parere n. 27 del 12 maggio 2025, a mente del quale L’annotazione della sanzione interdittiva è dovuta, per il periodo di durata della medesima, al fine di portare a conoscenza della collettività il fatto che l’iscritto non può – in quel periodo – svolgere attività professionale (parere n. 86/2016); e ciò anche a tutela dell’amministrazione della giustizia e dell’affidamento della collettività nel corretto esercizio della professione forense, funzionale all’effettiva attuazione del diritto inviolabile alla difesa, costituzionalmente garantito. Ne consegue che, una volta decorso il periodo di efficacia della sanzione (come sembrerebbe potersi evincere nel caso di qui al quesito, essendo intervenuta la reiscrizione), si riespanda l’ordinario ambito di tutela della riservatezza e dei dati personali dell’iscritto la cui pubblicità – come risulta anche dalla normativa generale applicabile in materia – non deve mai eccedere la proporzionalità rispetto allo scopo per il quale i dati sono utilizzati. Pertanto, fermo restando che la sospensione deve rimanere agli atti nella posizione personale dell’iscritto, la sua annotazione nell’albo non può protrarsi oltre il periodo di efficacia della sanzione medesima.
Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 25 luglio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 41 del 25 Luglio 2025- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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