La risposta è resa nei termini seguenti.
Ai sensi dell’art. 23 L. n. 247/2012 possono essere iscritti nell’elenco speciale annesso all’Albo gli avvocati di Uffici Legali specificatamente istituiti presso enti pubblici a condizione che risulti assicurata la piena autonomia ed indipendenza.
In presenza delle condizioni di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo (cioè specifica attribuzione agli affari legali dell’ente ed esclusività delle funzioni esercitate, stabile costituzione dell’ufficio e responsabilità dello stesso in capo ad un iscritto nell’elenco speciale) l’avvocato potrà essere iscritto nell’elenco speciale del particolare ente pubblico.
Deve tuttavia osservarsi che la fattispecie sottoposta all’attenzione di questa Commissione da parte del COA richiedente non può essere utilmente sussunta nel campo di applicazione della disposizione in esame. Le Amministrazioni dello Stato, ed in particolare i Ministeri, non rientrano tra gli enti pubblici di cui all’art. 23, in quanto articolazioni organiche dell’ente statale: presso le stesse, inoltre, non possono essere istituiti uffici legali dedicati alla trattazione del contenzioso in quanto, come noto, esse sono patrocinate ex lege dall’Avvocatura dello Stato.
Ne consegue che al quesito proposto deve essere data risposta negativa.
Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 21 giugno 2017, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 42 del 21 Giugno 2017- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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