Il COA di Roma formula quesito in merito al presunto contrasto tra la sentenza n. 202/2018 del Consiglio nazionale forense e il parere n. 103/2016.

Ai fini di rispondere al quesito, è sufficiente sottolineare la differenza tra le due fattispecie oggetto della sentenza e, per converso, del parere.
Da un lato, infatti, il parere attiene alla possibilità di iscrivere nella sezione speciale avvocati stabiliti il dipendente pubblico che dichiari, in sede di domanda di iscrizione nella sezione speciale, di agire di intesa con un avvocato iscritto nell’elenco speciale. In tal caso, l’iscrizione nella sezione speciale avvocati stabiliti è ammessa, con la precisazione che – agendo di intesa con un avvocato iscritto nell’elenco speciale – l’avvocato stabilito potrà esercitare nei medesimi limiti per questo previsti.
D’altro canto, la sentenza attiene al diverso caso di chi che chieda di essere iscritto nell’elenco speciale degli avvocati di enti pubblici pur essendo soltanto avvocato stabilito e non avvocato pleno iure. In questo caso, correttamente, si è ritenuta l’impossibilità dell’iscrizione nell’elenco speciale, facendo a ciò difetto il possesso del titolo di avvocato, che ne è presupposto.
Non si ravvisa pertanto alcun contrasto tra la sentenza e il parere richiamati nel quesito.

Consiglio nazionale forense, parere n. 13 del 3 febbraio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 03 Febbraio 2021
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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