La risposta è nei seguenti termini.
L’art. 23 della L. 247/2012, che disciplina gli Avvocati degli enti pubblici, è norma eccezionale e va pertanto applicata nel rigoroso rispetto dei presupposti nella stessa indicati, tra cui l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente del professionista incaricato in forma esclusiva della trattazione degli affari legali dell’ente stesso. L’imprescindibile appartenenza all’ufficio legale deve risultare da deliberazione dell’ente.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 26 aprile 2017, n. 29
Quesito n. 289, COA di Roma
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 26 Aprile 2017- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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