Il COA di Roma chiede un parere in merito all’interpretazione dell’articolo 30 R.D.L. n. 1578/1933, lettere a) ed f), in relazione alle domande di iscrizione all’Albo degli avvocati di Giudici Onorari del Tribunale con anzianità di servizio di almeno otto anni. Richiama, al riguardo, i precedenti pareri negativi del C.N.F. nn. 14/2007 e 33/2008, nonché il R.D. n. 12 del 30.1.1941 e s.m.i. che, al titolo I°, capitolo I°, n. 4, afferma appartenere all’ordine giudiziario, come magistrati onorari, tra gli altri, i G.O.T.

L’articolo 30 R.D.L. n. 1578/1933 dispone che hanno diritto di essere iscritti all’albo degli avvocati, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1, 2 , 3 e 4 dell’articolo 13 dello stesso RDL, coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo.

La norma si riferisce con nettezza ai magistrati che siano appartenuti al ruolo di detti ordini per almeno otto anni.
I magistrati onorari non fanno, invece, parte del ruolo ordinario della magistratura, come risulta evidente dalla qualifica di “onorari” che agli stessi è assegnata dalla legge.
Siffatta differenziazione comporta che, pur esercitando i magistrati onorari funzioni giurisdizionali, e pur appartenendo, con esclusivo riferimento a detto esercizio, all’ordine giudiziario, agli stessi non sono estensibili, in difetto di uno specifico richiamo, le disposizioni – estranee all’esercizio della funzione giurisdizionale – che attengono allo stato giuridico dei magistrati, quale, ad esempio, quella che consente l’iscrizione all’albo di avvocati, che è strettamente dipendente da detto status.
I magistrati onorari, dunque, per effetto della netta differenziazione di stato giuridico rispetto ai magistrati di ruolo, non possono giovarsi del diritto di iscrizione all’albo degli avvocati previsto dalla norma sopra citata.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 14 luglio 2011, n. 63

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 63 del 14 Luglio 2011
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment