Si deve premettere che nessuna espressa disposizione si rinviene, nell’ordinamento, in relazione alla seconda delle fattispecie richiamate.
Con riferimento alla prima, invece, si deve segnalare una pronuncia del Consiglio di Stato (sez. IV, 12/07/2007, n. 3985) che ritiene applicabile l’obbligo di astensione di cui all’art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (Regolamento sull’accesso agli impieghi e sullo svolgimento dei concorsi). Tale disposizione prevede che, prima dell’inizio delle prove, i componenti la commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del cpc.
Secondo il supremo giudice amministrativo, in particolare, “deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza (C.d.S., sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5220), anche la partecipazione ad una commissione d’esame di persona legata da rapporti particolari ad uno dei candidati legittima gli altri a chiederne l’astensione o a ricusarla, sicché quando questi non si avvalgano di tali strumenti (com’è avvenuto nel caso di specie, non risultando dagli atti che prima della nuova valutazione l’interessato abbia formulato richiesta di astensione o dichiarazione di ricusazione) resta loro preclusa la possibilità di impugnare, sotto questo profilo, gli atti della commissione”.
Alla luce di tale pronuncia dovrebbe pertanto ritenersi che il commissario che incorra in una delle ipotesi previste dagli artt. 51 e 52 del c.p.c. abbia l’obbligo di astenersi e possa essere, per i medesimi motivi, ricusato.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 22 febbraio 2017, n. 15
Quesito n. 268, COA di Roma
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 15 del 22 Febbraio 2017- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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