Il COA di Roma chiede se: “nell’ipotesi in cui al medesimo Avvocato sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi 12, che sta già scontando dal 17.03.2014, nonché quella della cancellazione dall’albo, alla sanzione della cancellazione vada data immediata esecuzione ritenendola più grave ed assorbente rispetto alla sospensione o se, invece, occorra darle corso dopo il 16.03.2015, data in cui risulterà espiata la sospensione”.

Il quesito proposto contiene già in sé la soluzione. Infatti, nell’ipotesi prospettata dovrà farsi luogo al principio della maggiore gravità, per il quale la sanzione meno afflittiva risulta assorbita in quella più grave. Ne consegue che allorquando a carico di un professionista, che sia già assoggettato a sanzione interdittiva dalla professione intervenga provvedimento esecutivo di cancellazione dall’Albo, quest’ultimo dovrà trovare immediata esecuzione assorbendo la misura in atto, che perderà di efficacia. In sostanza nel caso sottoposto all’esame di questa commissione, il COA pur non dichiarando cessata l’esecuzione della sospensione in atto dovrà procedere all’esecuzione della misura della cancellazione. Ovviamente ciò non farà venir meno la sanzione meno grave già irrogata, ma esclusivamente i suoi effetti, la stessa dovrà comunque risultare nel “casellario” delle sanzioni riportate dall’iscritto, ovvero nel suo fascicolo personale.

Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 22 ottobre 2014, n. 81

Quesito n. 428, COA di Roma

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 81 del 22 Ottobre 2014
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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