Il quesito proposto contiene già in sé la soluzione. Infatti, nell’ipotesi prospettata dovrà farsi luogo al principio della maggiore gravità, per il quale la sanzione meno afflittiva risulta assorbita in quella più grave. Ne consegue che allorquando a carico di un professionista, che sia già assoggettato a sanzione interdittiva dalla professione intervenga provvedimento esecutivo di cancellazione dall’Albo, quest’ultimo dovrà trovare immediata esecuzione assorbendo la misura in atto, che perderà di efficacia. In sostanza nel caso sottoposto all’esame di questa commissione, il COA pur non dichiarando cessata l’esecuzione della sospensione in atto dovrà procedere all’esecuzione della misura della cancellazione. Ovviamente ciò non farà venir meno la sanzione meno grave già irrogata, ma esclusivamente i suoi effetti, la stessa dovrà comunque risultare nel “casellario” delle sanzioni riportate dall’iscritto, ovvero nel suo fascicolo personale.
Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 22 ottobre 2014, n. 81
Quesito n. 428, COA di Roma
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 81 del 22 Ottobre 2014- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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