Il COA di Roma chiede se è possibile equiparare, ai fini della pratica forense, anche alla luce della L. 247/2012, art. 41 e del D.M. 70/2016, il diploma di specializzazione per le professioni legali al dottorato di ricerca in materie giuridiche con sostituzione, quindi, di un anno della pratica forense con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

La risposta e nei seguenti termini.
Il comma 9 dell’art. 41 della L. 247/2013 dispone che il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
La disposizione, di natura eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica, né estensiva e al quesito posto dal COA va data pertanto risposta negativa.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 23 maggio 2018, n. 26

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 26 del 23 Maggio 2018
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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