La risposta e nei seguenti termini.
Il comma 9 dell’art. 41 della L. 247/2013 dispone che il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
La disposizione, di natura eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica, né estensiva e al quesito posto dal COA va data pertanto risposta negativa.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 23 maggio 2018, n. 26
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 26 del 23 Maggio 2018- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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