Anche se la disposizione è stata con ogni probabilità dettata per il caso di incarichi conferiti da avvocati ad altri avvocati, deve tuttavia propendersi per l’interpretazione letterale e dunque estensiva della portata della stessa: trattasi dunque di incarichi professionali, aventi ad oggetto attività tipiche della professione forense, conferiti da altro professionista, anche non avvocato. A mero titolo di esempio, si pensi al caso della domiciliazione (per i rapporti tra avvocati), ma anche più in generale al conferimento di qualunque incarico avente ad oggetto attività giudiziale o stragiudiziale, ivi compresa l’attività di consulenza legale.
Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 23 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 35 del 23 Ottobre 2020- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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