Sul punto si richiama quanto previsto dall’articolo 16, comma 7bis del d. lgs. n. 185/2008, come modificato da ultimo dall’articolo 37 del D.L. n. 76/2020. A mente di tale disposizione “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 e’ obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione amministrativa dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.
A tale procedura dovrà dunque farsi luogo, nel pieno rispetto del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare.
Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 8 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 39 del 08 Luglio 2021- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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