L’articolo 23 della legge n. 247/12 – relativo all’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici – presuppone che l’ente pubblico alle cui dipendenze l’avvocato esercita la professione (e nei limiti previsti dalla stessa disposizione) appartenga alla Repubblica italiana: l’unica eccezione a tale principio è stata affermata, con il parere n. 13/2016, in relazione alle istituzioni dell’Unione europea il cui ordinamento, come noto, è distinto ma integrato con l’ordinamento italiano. Al quesito deve pertanto essere data risposta negativa.
Consiglio nazionale forense, parere n. 48 del 15 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 48 del 15 Luglio 2021- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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