Il COA di Roma chiede di sapere se possa essere rilasciato il certificato di compiuto tirocinio ad un praticante avvocato che abbia maturato, i requisiti previsti dalla I.P.F. in difetto di continuità e contestualità degli stessi, sussistendo una distanza temporale (nella specie di circa 20 mesi) tra la fine della pratica svolta presso lo studio professionale e la data di superamento della prova finale del corso obbligatorio, dovuta allo svolgimento degli ultimi due moduli del corso obbligatorio in un momento successivo rispetto alla fine del tirocinio presso lo studio.

Come già ritenuto nel parere n. 8/2025, la risposta può essere resa in termini positivi a condizione che il praticante sia rimasto iscritto nel Registro senza soluzione di continuità al fine di non perdere il beneficio degli effetti del periodo di pratica già svolto.

Consiglio nazionale forense, parere n. 10 del 27 gennaio 2026

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 27 Gennaio 2026
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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