L’elenco di cui all’articolo 19, comma 2 della legge n. 247/12 si riferisce unicamente ai docenti e ricercatori universitari a tempo pieno, ponendo una specifica eccezione – nel loro caso – alle norme in materia di incompatibilità con l’esercizio della professione forense.
L’esercizio dell’opzione tra regime di tempo pieno e regime di tempo definito riguarda unicamente professori e ricercatori di ruolo (art. 11 del d.P.R. n. 382/1980). Da ciò consegue che l’immissione nel ruolo delle università, con opzione per il regime di tempo pieno, siano condizioni imprescindibili per l’operatività della deroga al regime delle incompatibilità di cui all’articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12. La risposta al quesito è pertanto di segno negativo.
Consiglio nazionale forense, parere n. 59 del 10 ottobre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 59 del 10 Ottobre 2025- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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