Il COA di Roma chiede di sapere se possa essere iscritto nell’elenco speciale dei docenti universitari di cui all’articolo 19, comma 2 della legge n. 247/12 il titolare di contratto di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 240/10, posizione in relazione alla quale è espressamente precluso l’accesso ai ruoli universitari.

L’elenco di cui all’articolo 19, comma 2 della legge n. 247/12 si riferisce unicamente ai docenti e ricercatori universitari a tempo pieno, ponendo una specifica eccezione – nel loro caso – alle norme in materia di incompatibilità con l’esercizio della professione forense.
L’esercizio dell’opzione tra regime di tempo pieno e regime di tempo definito riguarda unicamente professori e ricercatori di ruolo (art. 11 del d.P.R. n. 382/1980). Da ciò consegue che l’immissione nel ruolo delle università, con opzione per il regime di tempo pieno, siano condizioni imprescindibili per l’operatività della deroga al regime delle incompatibilità di cui all’articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12. La risposta al quesito è pertanto di segno negativo.

Consiglio nazionale forense, parere n. 59 del 10 ottobre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 59 del 10 Ottobre 2025
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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