L’eccezionale possibilità di iscrivere nell’Albo il docente universitario in materie giuridiche si lega alla presunzione ope legis di una particolare conoscenza del diritto italiano, tale da consentire di derogare al requisito ordinario consistente nel superamento dell’esame di Stato. Pacifico, dunque, che l’insegnamento debba essere esercitato presso Università italiane.
In tal senso milita – accanto al parere n. 25/2016 – anche l’interpretazione logica e sistematica dell’articolo 19 della legge n. 247/12.
Ai quesiti deve pertanto essere data risposta negativa.
Consiglio nazionale forense, parere n. 11 del 3 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 11 del 03 Febbraio 2021- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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