Il COA di Roma chiede di sapere se il periodo di sospensione cautelare presofferto possa essere scomputato in sede di applicazione della sanzione definitiva, anche in assenza – nella sentenza – di specifiche indicazioni in merito ovvero del computo del residuo periodo di sospensione da scontare.

L’esecuzione della sanzione disciplinare, come previsto dall’articolo 62, comma 3 della legge n. 247/12, spetta al consiglio dell’ordine al cui albo o registro è iscritto l’incolpato. Nell’eseguire la sanzione, il COA è tenuto al rispetto delle previsioni del medesimo articolo 62 nonché dell’articolo 35 del Reg. CNF n. 2/2014.
Tra esse rilevano, nel caso di cui al quesito, le disposizioni di cui all’articolo 62, comma 8 della legge e all’articolo 35, comma 6 del Regolamento che, in termini del tutto analoghi, prevedono che: “Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il Consiglio dell’Ordine determina d’ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato”.
Dal combinato operare delle disposizioni richiamate risulta con chiarezza che è il COA, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di esecuzione della sanzione disciplinare, a dover dare applicazione alle previsioni di cui all’articolo 62, comma 8 della legge n. 247/12 e 35, comma 6, del Regolamento; e un tanto, trattandosi di obblighi (e correlativi diritti) direttamente derivanti dalla legge, anche nel silenzio della sentenza che abbia irrogato la sanzione definitiva.

Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 8

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 8 del 24 Marzo 2023
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment