Il COA di Roma chiede di esprimere parere circa la possibilità, nell’ambito delle liste dei difensori di ufficio dal Consiglio predisposte, e nel pieno rispetto della disciplina dell’elenco Unico Nazionale tenuto da codesto CNF, e del sistema di turnazione giornaliero di sostituzione in udienza, al fine di garantire il regolare svolgimento dei processi, in caso di impedimento del collega difensore di turno e prima ancora dell’inizio del turno stesso, che sia il medesimo Consiglio ad indicare e nominare il sostituto del difensore di turno, sempre nel pieno rispetto del criterio di rotazione, escludendo la possibilità di delega diretta da parte del turnista impedito”.

Si premette che il COA richiedente ha, sostanzialmente, già formulato il medesimo quesito relativo, però, alla possibilità di “predisporre un Regolamento interno del Coa territoriale disciplinante le Difese di Ufficio che preveda che, prima del singolo incarico processuale derivante dal turno, quando il difensore di turno giornaliero per le sostituzioni in udienza ex art. 97 comma IV c. p.p. (nonché per il c.d. turno arresti e fermi, posto che la situazione appare pienamente assimilabile), sia impedito allo svolgimento del turno, sia il Coa direttamente (notiziato dell’impedimento) ad attingere il nominativo di un sostituto da un elenco predisposto dal COA stesso su base volontaria, rimanendo preclusa al difensore impedito la possibilità di nominare un sostituto processuale di sua scelta ex art. 102 c.p.p..”. La risposta è stata in termini negativi sul presupposto che “Il tenore delle previsioni citate (art. 29 disp. att. c.p.p.. e art. 97, comma 2, c.p.p.) non sembra poter legittimare prassi che non prevedano il ricorso al sistema informatizzato né l’esercizio, in deroga della potestà regolamentare da parte dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati.”.
Con il quesito oggi formulato, tuttavia, variano i termini della questione che attiene, più correttamente, alla gestione delle liste tenute dal Consiglio dell’Ordine ed al sistema di turnazione giornaliero, entrambe di competenza del Consiglio dell’ordine.
Ciò premesso, al quesito si reputa di dare risposta parzialmente affermativa nei termini che seguono.
Ove il “turnista impedito” informi il Consiglio dell’Ordine di non poter presenziare all’udienza, prima ancora dell’inizio del turno stesso, il Consiglio medesimo, nell’osservanza del combinato disposto di cui agli artt. 29 disp. att. c.p.p. e 97, comma 2, c.p.p., può indicare e nominare il sostituto del difensore di turno, sempre nel pieno rispetto del criterio di rotazione, scelto tra quelli inseriti in un’apposita lista della quale il Consiglio dell’Ordine deve dotarsi, fermo restando che comunque non è preclusa al difensore “turnista” impedito la possibilità di nominare un sostituto processuale di sua scelta ex art. 102 c.p.p..

Consiglio nazionale forense, parere n. 47 del 28 novembre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 47 del 28 Novembre 2023
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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