Quanto al primo quesito, si osserva che la formulazione degli articoli 17, comma 10, lett. b) e comma 11 è sufficientemente chiara nel prevedere – da un lato – la cancellazione d’ufficio del praticante dal registro, una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica. D’altro canto, a tale obbligo può derogarsi unicamente in relazione alla possibilità di ottenere l’autorizzazione al patrocinio sostitutivo. In tal caso, l’iscrizione può permanere fino alla scadenza del periodo di cui all’articolo 41, comma 12, ultimo periodo (cinque anni dalla scadenza del primo semestre di tirocinio). Ne consegue che, una volta maturato detto termine, debba procedersi alla cancellazione, a nulla rilevando il diverso trattamento dei praticanti cui continui ad applicarsi, in virtù dell’articolo 1 del d.m. n. 70/2016, la previgente disciplina del tirocinio.
Quanto al secondo quesito, si rileva che l’articolo 45 della legge n. 247/12 non prevede alcun termine massimo di validità del certificato di compiuta pratica, il quale tuttavia – ai sensi dell’articolo 17, comma 10, lett. b) non può essere richiesto una volta decorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica.
Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 8 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 41 del 08 Luglio 2021- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera (quesito)
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