Il COA di Rimini chiede se, dopo l’entrata in vigore della Legge 247/2012, sia ancora possibile agli avvocati iscritti ad albi di altri Paesi dell’Unione Europea iscriversi come avvocati in un albo italiano avendo superato la prova attitudinale prevista dall’art. 22, comma secondo del D.Lgs. 9 novembre 2007, n.206.

In risposta al quesito posto, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che, disponendo l’art. 17 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento forense), al comma secondo, lettera b, che il cittadino straniero privo di cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea, avendo conseguito un titolo abilitante in uno Stato extra europea, abbia titolo per iscriversi all’albo, previa documentazione di riconoscimento del titolo da parte del Ministero e superamento della prova attitudinale presso il CNF ai sensi dall’art. 22, comma secondo del D.Lgs. 9 novembre 2007, n.206; non vi sia ragione per escludere dall’iscrizione all’albo un cittadino comunitario che la stessa procedura abbia positivamente esperito: in altri termini, la disposizione di cui al primo comma dell’art. 17 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, non può ritenersi abrogativa del D.Lgs. 9 novembre 2007, n.206, Titolo III, per quel che concerne la facoltà del cittadino comunitario, munito di titolo abilitativo rilasciato da uno Stato europeo di ottenere il riconoscimento della qualifica professionale in Italia.

Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 19 novembre 2014, n. 90

Quesito n. 322, COA Rimini

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 90 del 22 Ottobre 2014
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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