La risposta è resa nei termini seguenti.
Dal quesito si evince che le sanzioni in esecuzione – tutte definitive – riguardano procedimenti diversi e diversi addebiti.
Ferma restando la competenza del COA in tema di esecuzione delle sanzioni definitive, a ciascuna delle sanzioni deve essere data piena e completa esecuzione, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 62 della legge n. 247/12 e dell’articolo 35 del Regolamento CNF, n. 2/2014. Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di sospensioni irrogate per diverse condotte e in diversi procedimenti, alle stesse dovrà essere data esecuzione singolarmente e successivamente, sicché ciascuna sospensione andrà in esecuzione alla scadenza della sospensione precedentemente eseguita. Quanto all’ordine delle varie esecuzioni, in assenza di una specifica disposizione in materia, potrà seguirsi l’ordine cronologico.
Consiglio nazionale forense, parere n. 14 del 13 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 14 del 13 Marzo 2025- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera (quesito)
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