Il COA di Rimini chiede di sapere “se, qualora divengano esecutive una o più sospensioni disciplinari a carico di iscritto già colpito da altra sospensione disciplinare in corso di esecuzione, le seconde debbano considerarsi comunque in esecuzione dalla data determinata dal CDD con la notifica all’incolpato oppure debbano eseguirsi al termine della prima, cui andrebbero a sommarsi. In tale secondo caso, a chi competa determinare l’ordine delle varie esecuzioni e facendo riferimento nel proprio provvedimento a quale dato normativo/regolamentare”.

La risposta è resa nei termini seguenti.
Dal quesito si evince che le sanzioni in esecuzione – tutte definitive – riguardano procedimenti diversi e diversi addebiti.
Ferma restando la competenza del COA in tema di esecuzione delle sanzioni definitive, a ciascuna delle sanzioni deve essere data piena e completa esecuzione, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 62 della legge n. 247/12 e dell’articolo 35 del Regolamento CNF, n. 2/2014. Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di sospensioni irrogate per diverse condotte e in diversi procedimenti, alle stesse dovrà essere data esecuzione singolarmente e successivamente, sicché ciascuna sospensione andrà in esecuzione alla scadenza della sospensione precedentemente eseguita. Quanto all’ordine delle varie esecuzioni, in assenza di una specifica disposizione in materia, potrà seguirsi l’ordine cronologico.

Consiglio nazionale forense, parere n. 14 del 13 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 14 del 13 Marzo 2025
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera (quesito)
Evidenza, Prassi: pareri CNF

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