L’assenza di poteri di gestione – unitamente alla finalità non commerciale della società di cui al quesito – consentono di ritenere le attività compatibili con l’esercizio della professione di avvocato. Come ribadito da ultimo nel parere n. 28/2023, oltre al divieto di esercitare poteri gestori, “il discrimine tra attività compatibili o meno con l’esercizio della professione sta nella loro natura commerciale e, più in generale, nel loro carattere lucrativo”.
La risposta al quesito proposto è pertanto di segno positivo.
Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 25 luglio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 25 Luglio 2025- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera (quesito)
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