Questa Commissione non può che conformare il proprio parere alla previsione dell’art. 6 del Reg. 31/1/2014, con il quale la Cassa Forense ha adempiuto all’onere previsto a suo carico dall’art. 21 commi 8 e 9 legge 247: tale disposizione prevede, in particolare, la cancellazione dell’avvocato dalla Cassa degli avvocati “in caso di sua sospensione volontaria annotata nell’Albo ex art. 20 comma 2 e 3 della legge n. 247/2012”. Si ritiene pertanto superato il precedente parere n. 33/2013, reso dalla Commissione su fattispecie analoga.
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 16 marzo 2016, n. 29
Quesito n. 100, COA di Rieti
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 16 Marzo 2016- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera (quesito)
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