Rileva direttamente nella fattispecie la previsione di cui all’art. 1, comma 2 del D.M. n. 70/2016, a mente della quale:
“Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio”.
Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere del 21 giugno 2017, n. 47
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 47 del 21 Giugno 2017- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera (quesito)
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