Sul punto il CNF si è pronunciato con il parere n. 35 del 2024, nel quale si legge che:
“i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (i crediti acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021 sino a copertura integrale dei crediti di cui al punto 2) che precede”.
Le successive delibere non hanno riprodotto tali previsioni. Da ciò consegue che – trattandosi di delibere che intervengono, in ogni caso, in deroga rispetto al quadro regolamentare – non sia possibile compensare i crediti formativi, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 12, comma 5, per gli anni formativi 2022, 2023, 2024. Tale disposizione deve intendersi infatti derogata, in uno con il sistema di valutazione triennale cui accede ed in assenza di disposizioni speciali che, sulla scorta di quanto previsto dalle due delibere nn. 168 e 310/2020, prevedano esplicitamente tale possibilità.”
Nei medesimi termini è reso il parere.
Consiglio nazionale forense, parere n. 10 del 13 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 13 Marzo 2025- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera (quesito)
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