Il COA di Reggio Emilia chiede di sapere “se il praticante avvocato, già abilitatosi alla professione forense in uno stato extra UE dove ha completato anche il tirocinio professionale, possa ottenere – ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica per sostenere l’esame di avvocato in Italia – un riconoscimento anche parziale e comunque pari a mesi sei (art. 41 comma 6, lettera c) della Legge Professionale), del periodo di tirocinio svolto all’estero, in uno stato extra UE, i cui principi non contrastano con l’ordinamento giuridico italiano. Ciò nel caso in cui sussista continuità tra il momento del conseguimento dell’abilitazione alla professione forense all’estero e l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in Italia, con interpretazione estensiva di quanto previsto dall’art 41, comma 5, della Legge Professionale”.

La risposta è resa nei termini seguenti.
L’articolo 41, comma 6, lett. c) della legge n. 247/12, richiamato nel quesito, prevede che il tirocinio possa essere svolto, tra l’altro, “per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione”. Tale possibilità presuppone che il praticante sia iscritto nel Registro e che, in costanza di tirocinio, chieda e ottenga di svolgere un semestre all’estero: tale semestre è un vero e proprio semestre di tirocinio, in senso proprio.
Dalla formulazione del quesito si evince invece che, nel caso in esame, il praticante abbia già svolto un periodo di tirocinio all’estero e ne chieda il riconoscimento a fini di convalida di un semestre di tirocinio, una volta iscrittosi nel registro dei praticanti. Tale ipotesi di equipollenza non rientra tra quelle tassativamente previste dalla legge e, dunque, non può essere concessa. Non rileva, a tal fine, nemmeno l’eventuale continuità temporale tra conseguimento del titolo estero e iscrizione nel Registro dei praticanti poiché – come osservato – lo svolgimento di un semestre di tirocinio all’estero presuppone l’iscrizione nel Registro del tirocinio in Italia.

Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 12 giugno 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 31 del 12 Giugno 2025
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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