La risposta è resa nei termini seguenti.
L’articolo 41, comma 6, lett. c) della legge n. 247/12, richiamato nel quesito, prevede che il tirocinio possa essere svolto, tra l’altro, “per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione”. Tale possibilità presuppone che il praticante sia iscritto nel Registro e che, in costanza di tirocinio, chieda e ottenga di svolgere un semestre all’estero: tale semestre è un vero e proprio semestre di tirocinio, in senso proprio.
Dalla formulazione del quesito si evince invece che, nel caso in esame, il praticante abbia già svolto un periodo di tirocinio all’estero e ne chieda il riconoscimento a fini di convalida di un semestre di tirocinio, una volta iscrittosi nel registro dei praticanti. Tale ipotesi di equipollenza non rientra tra quelle tassativamente previste dalla legge e, dunque, non può essere concessa. Non rileva, a tal fine, nemmeno l’eventuale continuità temporale tra conseguimento del titolo estero e iscrizione nel Registro dei praticanti poiché – come osservato – lo svolgimento di un semestre di tirocinio all’estero presuppone l’iscrizione nel Registro del tirocinio in Italia.
Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 12 giugno 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 31 del 12 Giugno 2025- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera (quesito)
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