Il COA di Reggio Emilia chiede di sapere se il praticante assunto alle dipendenze dell’ufficio per il processo possa far valere – ai fini del computo delle udienze necessarie per la validazione del semestre di tirocinio – le udienze cui abbia assistito in qualità di addetto all’ufficio e se possa certificare a sé stesso la partecipazione a tali udienze.

La risposta è resa nei termini seguenti.
Lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell’ufficio del processo è compatibile con la prosecuzione del tirocinio forense, come specificato dal CNF con il parere reso in data 29 aprile 2022, inviato ai COA con lettera circolare del 10 maggio 2022.
Il tirocinio, tuttavia, deve proseguire nelle forme ordinarie e, in particolare, avuto riguardo a quanto disposto dall’articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12 a mente del quale “Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”.
Come si evince dall’articolo 3, comma 1 del d.m. n. 70/2016, in particolare, il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione diretta del dominus. Tale requisito riguarda, evidentemente, anche l’assistenza ad almeno venti udienze per semestre, di cui all’articolo 8, comma 4 del medesimo regolamento.
Da ciò consegue che le udienze cui il praticante abbia assistito nella diversa qualità di addetto all’ufficio per il processo non possano essere considerate valevoli ai fini della validazione del semestre.

Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 10 ottobre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 10 Ottobre 2025
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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