Il quesito riguarda, in particolare, la situazione degli studenti che – essendo stati ammessi ad uno speciale programma attivato presso l’Università di Bologna al fine di consentire agli studenti l’acquisizione di doppio titolo di dottore in Giurisprudenza in Italia e in Francia – si trovino in regola con gli esami dell’ordinario Corso di laurea in Giurisprudenza ma non con quelli previsti dallo specifico Corso di laurea cui sono iscritti. Ove, pertanto, si interpretasse la disposizione della Convenzione come riferita all’ordinario Corso di laurea in Giurisprudenza, gli studenti potrebbero essere ammessi all’anticipazione del tirocinio; nel caso contrario, no. La disposizione della Convenzione non fornisce particolari criteri per la sua interpretazione nell’uno o nell’altro senso. Occorre dunque volgere l’attenzione alla ratio dell’anticipazione del semestre di tirocinio, che è quella di consentire a studenti particolarmente meritevoli e motivati di abbreviare il periodo di formazione e poter dunque sostenere al più presto l’esame di abilitazione alla professione forense. Si ritiene pertanto che – ferma restando l’autonomia di valutazione del COA in sede di delibera sull’iscrizione nel Registro dei praticanti – alla disposizione possa darsi l’interpretazione più favorevole all’accoglimento dell’istanza proveniente dagli studenti, ove evidentemente ne sussistano gli ulteriori presupposti.
Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 23 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 31 del 23 Ottobre 2020- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera (quesito)
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