Il COA di Prato formula un quesito in merito alla possibilità di applicare la disposizione di cui all’articolo 12, comma 5 del Regolamento n. 6/2014 in materia di compensazione dei crediti formativi all’interno del triennio nel diverso sistema di valutazione annuale conseguente alle delibere adottate dal CNF in deroga al quadro regolamentare a partire dal 2020.

Del complesso di delibere adottate in deroga a partire dalla n. 168/2020 (e quindi, segnatamente, la n. 310/2020, la n. 513/2021, la n. 716/2022 e la n. 237/2023), solo due – la n. 168/2020 e la n. 310/2020 – consentono di compensare i crediti.
In particolare, la delibera n. 168/2020 prevede che “i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo”; la delibera n. 310/2020, relativa all’anno formativo 2021, prevede che:

“i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto 1 formativi alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (i crediti acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021 sino a copertura integrale dei crediti di cui al punto 2) che precede”.

Le successive delibere non hanno riprodotto tali previsioni. Da ciò consegue che – trattandosi di delibere che intervengono, in ogni caso, in deroga rispetto al quadro regolamentare – non sia possibile compensare i crediti formativi, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 12, comma 5, per gli anni formativi 2022, 2023, 2024. Tale disposizione deve intendersi infatti derogata, in uno con il sistema di valutazione triennale cui accede ed in assenza di disposizioni speciali che, sulla scorta di quanto previsto dalle due delibere nn. 168 e 310/2020, prevedano esplicitamente tale possibilità.

Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 28 giugno 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 35 del 28 Giugno 2024
- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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