Il COA di Potenza chiede di sapere se possa essere nominato quale componente di un collegio consultivo tecnico (art. 215 del d. lgs. n. 36/2023, cd. codice dei contratti pubblici) l’avvocato che abbia assistito l’operatore economico che intenda designarlo nelle fasi di gara e nei giudizi che sono scaturiti e che continua ad assisterlo e difenderlo in ulteriori controversie.

Funzione del collegio consultivo tecnico – ai sensi dell’articolo 215 del richiamato codice dei contratti pubblici – è quella di “prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti in modo da garantire l’indipendenza di giudizio e valutazione”.
L’Allegato V.2 del medesimo codice – recante “Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico” – disciplina, all’articolo 2 comma 3, i requisiti e le incompatibilità in relazione alla nomina del collegio. Per quel che qui rileva, occorre ricordare che la disposizione da ultimo richiamata prevede che non possa essere nominato quale componente del collegio:
a) alla lettera a) chi si trovi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 16 del codice dei contratti pubblici (e dunque, in particolare, chi abbia “direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”, così l’articolo 16, comma 1);
b) alla lettera b), chi abbia svolto “per l’operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell’esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l’attività sia stata svolta nell’ambito di organi collegiali consiliari”;
c) alla lettera c), con riferimento specifico al presidente del collegio, chi abbia “svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell’affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti”;
d) alla lettera d), chi abbia svolto l’incarico di consulente tecnico d’ufficio.
Da un lato, dunque, l’azione del CCT è ispirata all’indipendenza di giudizio e di valutazione; d’altra parte – e con la sola esclusione del Presidente – le disposizioni relative alla incompatibilità, e in particolare la lettera b), non fanno riferimento esplicito all’assistenza e alla consulenza legale.
D’altro canto, a seguito delle modifiche al codice dei contratti pubblici recate dal d.lgs. n. 209/2024 è ormai esplicitamente previsto che “giuristi” – e dunque anche avvocati – possano far parte del CCT.
Dunque, le ipotesi di incompatibilità appena rassegnate si applicano ora anche all’avvocato che faccia parte del CCT. Alla luce di quanto precede, deve pertanto concludersi che – in astratto, e fatta salva la valutazione delle concrete circostanze del caso – l’avvocato versi nel potenziale conflitto di interessi di cui alla richiamata lett. a), perché in qualità di difensore dell’operatore economico non può essere certo imparziale e indipendente.

Consiglio nazionale forense, parere n. 9 del 27 gennaio 2026

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 9 del 27 Gennaio 2026
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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