Il COA di Potenza chiede di sapere se permanga in capo agli avvocati sospesi “ai sensi dell’articolo 33, comma 2-bis del d.l. n. 17/2002” l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa.

Premesso che il quesito pare riferirsi piuttosto all’articolo 11, comma 2-bis del d.l. n. 80/2021, come modificato dall’articolo 33, comma 2, del d.l. n. 17/2022 – e dunque agli avvocati assunti alle dipendenze dell’ufficio per il processo – si osserva quanto segue.
L’avvocato assunto alle dipendenze dell’ufficio per il processo è sospeso ex lege dall’esercizio dell’attività professionale per l’intera durata del rapporto di lavoro. Anche in relazione alla sospensione ex lege sussiste e permane l’esigenza – ascritta alla stipula della polizza – di copertura dell’avvocato dai rischi derivanti dall’esercizio della professione, in relazione all’attività professionale svolta in passato e, pertanto, la polizza dovrà essere mantenuta. In questo senso si veda, oltre al parere 90/2016, il successivo parere n. 78/2017 e il n. 56/2019, con specifico riferimento alla sospensione ex lege prevista dall’articolo 20 della legge professionale forense (e assimilabile alla posizione dell’avvocato sospeso perché assunto alle dipendenze dell’ufficio per il processo: cfr. parere 21/2024). I pareri sono pubblicati nella banca dati deontologica consultabile all’indirizzo: www.codicedeontologico-cnf.it.

Consiglio nazionale forense, parere n. 53 del 9 ottobre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 53 del 09 Ottobre 2024
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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