In risposta al quesito posto, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che, essendo l’art. 17, comma 7, della legge n. 247/2012 di immediata applicazione, i soli provvedimenti di rigetto della domanda d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati devono essere notificati in copia integrale entro quindici giorni al richiedente: ma non più al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, come previsto dall’art. 31 del RDL n. 1578/1933, da ritenersi abrogato ai sensi dell’art. 65, comma 1, della stessa legge n. 247/2012.
Per quel che riguarda invece l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati, cui si riferisce la disciplina del tirocinio, dettata nella nuova legge professionale all’art. 41, comma 3, questa non è d’immediata applicazione: per cui l’accoglimento o il rigetto della domanda d’iscrizione nel Registro devono tuttora essere notificate al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, secondo la previsione, tuttora vigente ai sensi dell’art. 65, comma 1, della stessa legge n. 247/2012, dell’art. 31 del RDL n. 1578/1933.
Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 10 dicembre 2014, n. 105
Quesito n. 354, COA Pordenone
Quesito n. 371, COA Matera
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 105 del 10 Dicembre 2014- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera (quesito)
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