Il COA di Pordenone chiede di sapere se sia possibile l’utilizzo di una unica partita IVA da parte di due diversi avvocati senza che gli stessi abbiano costituito una associazione professionale ai sensi dell’art. 4 L.P., ma meramente – così come dagli stessi dichiarato – una “associazione fiscale allo scopo di evitare inutili duplicazioni contabili e fiscali”, precisando che i professionisti dichiarano formalmente la medesima partita IVA ed utilizzano il Mod 5 persone fisiche per la comunicazione dei redditi a Cassa Forense.

Il possesso di partita IVA non è condizione esplicitamente prevista dalla legge ai fini dell’iscrizione nell’Albo degli avvocati. Esso rileva, piuttosto, quale potenziale indicatore del carattere effettivo dell’esercizio della professione (articolo 2, comma 1, lettera a) del d.m. n. 47/2016) e si lega, sul piano deontologico, al rispetto del dovere di adempimento fiscale di cui all’articolo 16 del Codice deontologico forense.
Non risulta peraltro con chiarezza sufficiente dal quesito – né, d’altra parte, il Consiglio Nazionale Forense può essere chiamato a interpretare norme in materia fiscale – a quale titolo i due avvocati si avvalgano della medesima partita IVA, non essendo chiaro cosa debba intendersi per “associazione fiscale” e in cosa questa si differenzi dall’associazione professionale (che può essere titolare di partita IVA).

Consiglio nazionale forense, parere n. 13 del 27 gennaio 2026

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 27 Gennaio 2026
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment