Il possesso di partita IVA non è condizione esplicitamente prevista dalla legge ai fini dell’iscrizione nell’Albo degli avvocati. Esso rileva, piuttosto, quale potenziale indicatore del carattere effettivo dell’esercizio della professione (articolo 2, comma 1, lettera a) del d.m. n. 47/2016) e si lega, sul piano deontologico, al rispetto del dovere di adempimento fiscale di cui all’articolo 16 del Codice deontologico forense.
Non risulta peraltro con chiarezza sufficiente dal quesito – né, d’altra parte, il Consiglio Nazionale Forense può essere chiamato a interpretare norme in materia fiscale – a quale titolo i due avvocati si avvalgano della medesima partita IVA, non essendo chiaro cosa debba intendersi per “associazione fiscale” e in cosa questa si differenzi dall’associazione professionale (che può essere titolare di partita IVA).
Consiglio nazionale forense, parere n. 13 del 27 gennaio 2026
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 27 Gennaio 2026- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera (quesito)
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