Il COA richiama alcuni precedenti pareri, con i quali questa Commissione ha chiarito che la condizione di non esercente non è ostativa all’iscrizione nella sezione speciale, chiedendone la revisione. Ritiene la Commissione di non doversi discostare dai propri precedenti – che si intendono qui integralmente richiamati – in considerazione, a tacer d’altro, dell’assorbente rilievo che l’esercizio effettivo della professione nel paese di origine non è tra i requisiti previsti, per l’iscrizione nella sezione speciale, dal D. Lgs. n. 96/2001.
Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 24 maggio 2017, n. 39
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 39 del 24 Maggio 2017- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera (quesito)
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