Il COA di Pescara formula quesito in merito alla sussistenza dell’obbligo formativo per l’avvocato sospeso volontariamente dall’Albo ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge n. 247/12.

Si richiama, sul punto, il parere n. 90/2016, a mente del quale “l’art. 11 legge n. 247/2012 esenta dall’obbligo formativo solo gli avvocati iscritti che vengono sospesi in ossequio alla previsione recata dall’art. 20, co. 1 (perché eletti ad incarichi politico-istituzionali, ovvero alla Corte Costituzionale od al Consiglio Superiore della Magistratura). La sospensione volontaria dall’attività professionale, dunque, non esonera, in linea di principio, dall’obbligo di formazione. La circostanza va però valutata anche con attenzione alle previsioni recate dal Regolamento C.N.F. n. 6/2014 (Regolamento per la formazione continua). Infatti, dopo aver ribadito il principio anzidetto all’art. 6 “L’obbligo di formazione sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo”, il Regolamento succitato detta all’art. 15, co. 2, diverse ipotesi di esonero dall’obbligo, fra le quali, alla lett. c), è annoverata la seguente: “interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero.”. Per quanto sopra, l’obbligo di formazione potrà non essere rispettato qualora la sospensione a richiesta abbia una durata pari o superiore a mesi sei”.
Nei medesimi termini è resa la risposta al presente quesito.

Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 20 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 20 Ottobre 2019
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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