Il COA di Pescara chiede di conoscere se l’attestato sull’assolvimento dell’obbligo formativo costituisca requisito per l’iscrizione in tutti gli elenchi previsti da specifiche normative, in particolare quelli per le difese di ufficio e per la difesa dei non abbienti.

Va premesso che i requisiti per l’iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio ovvero dei non abbienti, sono stabiliti da specifici atti normativi. In questi è sempre fatto riferimento alla necessità di formazione specifica per l’Avvocato. In alcuni casi il requisito dell’adempimento dell’obbligo formativo formazione è alternativo, ovvero è implicito, nell’anzianità d’iscrizione all’Albo o nella acquisizione del titolo di specialista.
L’attestato sull’assolvimento dell’obbligo formativo costituisce vero e proprio titolo per la presentazione della domanda, in questo senso può ritenersi che l’attestato di cui all’art. 24, comma 6 del Regolamento CNF n. 6/14, relativo alla formazione continua, possa costituire requisito, rectius prerequisito, per l’iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative. Ciò in quanto la formazione continua di cui al citato Regolamento attiene ad un obbligo generale, specificamente previsto dalla Legge Professionale, gravante sull’Avvocato al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali nell’interesse dei clienti e dell’Amministrazione della giustizia. Tale tipo di formazione, non specifica, non può sussumersi a quella richiesta come requisito per l’iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative, che al contrario deve avere il carattere della specificità. Il professionista, che voglia essere iscritto in un elenco, dovrà pertanto dimostrare sia i titoli (iscrizione all’Albo, assolvimento dell’obbligo formativo, ecc.), sia il possesso dei requisiti ulteriori richiesti dalla normativa di riferimento (aggiornamento, competenza e qualifica).

Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 20 febbraio 2015, n. 20

Quesito n. 493, COA di Pescara

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 20 Febbraio 2015
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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