Il COA di Pesaro ha chiesto a questo CNF parere in merito alla domanda di iscrizione nell’albo degli avvocati stabiliti di un laureato in Giurisprudenza, in possesso di determinati requisiti (di cui infra). Ha precisato al riguardo quanto segue: “Il richiedente, laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, ha conseguito il certificato di compiuta pratica forense nell’ottobre dell’anno 2004. Ha poi conseguito, tre anni dopo, la laurea in Diritto Canonico presso la Pontifìcia Università in Roma, con successivi periodi formativi presso una sede della stessa Università in Spagna conseguendo la licenza in “derecho” presso una Università spagnola, con omologazione del titolo (laurea italiana) da parte del Ministro dell’Educazione spagnolo e possibilità di utilizzo del titolo medesimo nel territorio spagnolo. Dal marzo 2010 ha svolto attività di collaborazione in uno Studio legale in Spagna che ha attestato che lo stesso si è occupato essenzialmente di due attività: studio dei fascicoli di nuova creazione in materia civile e societario-commerciale e predisposizione di lettere ed atti nelle medesime materie, da ultimo svolgendo attività giudiziale procuratoria di udienza per conto dello Studio legale. Attualmente svolge attività stragiudiziale in materia di consulenza fiscale e legale commerciale per aziende italiane interessate a sviluppare il loro ramo di attività in Spagna. Per ragioni personali intenderebbe ora trasferire la propria attività nel territorio di competenza di questo Ordine.”. Alla luce di quanto esposto e della recente sentenza nel caso Koller si richiede se sussistono le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione del richiedente nell’albo degli avvocati stabiliti”.

L’istanza di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti, richiamata nella richiesta di parere dal COA di Pesaro, è successiva alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-311/06 (Cavallera) e va pertanto esaminata alla luce dei principi nella stessa enunciati. Le sentenze della predetta Corte, interpretative del diritto comunitario, sono Infatti vincolanti per gli Stati membri.

Nella citata sentenza è fissato il principio secondo il quale colui che intende spendere il titolo straniero dopo una procedura di trasferimento all’estero deve documentare un periodo di esercizio professionale svolto all’estero.
Deve inoltre accertarsi che l’interessato, nel richiedere l’iscrizione in Spagna, non abbia inteso eludere la normativa interna attraverso l’applicazione meramente burocratica del diritto comunitario. Tale accertamento va eseguito con riferimento al superamento di esami in Spagna dovendosi escludere che la mera equipollenza della laurea italiana possa costituire – da sola – titolo per l’iscrizione nell’albo degli Avvocati Stabiliti.
Ritiene questo Consiglio, anche con riferimento alla propria decisione n. 176/08 del 20 dic. 2008, richiamata nel parere n. 17 del 25 giugno 2009, che debba essere rigorosamente valutato il periodo di esercizio professionale svolto all’estero dal richiedente, al fine di stabilire se lo stesso abbia avuto uno sviluppo temporale sufficientemente ampio, abbia realizzato una effettiva formazione e rivesta quindi i requisiti per la chiesta iscrizione.
In difetto di parametri normativi, siffatta valutazione – che è rimessa all’autonomia del Consiglio dell’Ordine destinatario della domanda di iscrizione – deve operarsi tenendo conto della qualità e della quantità di detto esercizio in considerazione del fatto che il requisito in questione è stato fissato ufficialmente per la prima volta nella citata sentenza della Corte di Giustizia senza tuttavia alcuna specifica indicazione sulla quantità, natura e durata dell’esercizio stesso.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 14 luglio 2011, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 64 del 14 Luglio 2011
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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