L’istanza di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti, richiamata nella richiesta di parere dal COA di Pesaro, è successiva alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-311/06 (Cavallera) e va pertanto esaminata alla luce dei principi nella stessa enunciati. Le sentenze della predetta Corte, interpretative del diritto comunitario, sono Infatti vincolanti per gli Stati membri.
Nella citata sentenza è fissato il principio secondo il quale colui che intende spendere il titolo straniero dopo una procedura di trasferimento all’estero deve documentare un periodo di esercizio professionale svolto all’estero.
Deve inoltre accertarsi che l’interessato, nel richiedere l’iscrizione in Spagna, non abbia inteso eludere la normativa interna attraverso l’applicazione meramente burocratica del diritto comunitario. Tale accertamento va eseguito con riferimento al superamento di esami in Spagna dovendosi escludere che la mera equipollenza della laurea italiana possa costituire – da sola – titolo per l’iscrizione nell’albo degli Avvocati Stabiliti.
Ritiene questo Consiglio, anche con riferimento alla propria decisione n. 176/08 del 20 dic. 2008, richiamata nel parere n. 17 del 25 giugno 2009, che debba essere rigorosamente valutato il periodo di esercizio professionale svolto all’estero dal richiedente, al fine di stabilire se lo stesso abbia avuto uno sviluppo temporale sufficientemente ampio, abbia realizzato una effettiva formazione e rivesta quindi i requisiti per la chiesta iscrizione.
In difetto di parametri normativi, siffatta valutazione – che è rimessa all’autonomia del Consiglio dell’Ordine destinatario della domanda di iscrizione – deve operarsi tenendo conto della qualità e della quantità di detto esercizio in considerazione del fatto che il requisito in questione è stato fissato ufficialmente per la prima volta nella citata sentenza della Corte di Giustizia senza tuttavia alcuna specifica indicazione sulla quantità, natura e durata dell’esercizio stesso.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 14 luglio 2011, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 64 del 14 Luglio 2011- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
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