In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare in primo luogo nel senso che l’Avvocato possa conservare le proprie scritture contabili relative alla fatturazione elettronica sia presso il proprio Studio (dotandosi di appositi mezzi per la loro conservazione elettronica), sia presso altri soggetti che ne abbiano la capacità tecnica, siano essi commercialisti o società di gestione e conservazione.
Quanto alle comunicazioni previste dalla legge, ad esse sono obbligati sia l’Avvocato contribuente, sia il soggetto terzo affidatario delle scritture contabili, nel caso che l’Avvocato a questo abbia fatto ricorso per la conservazione delle scritture medesime.
Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 18 gennaio 2017, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 1 del 18 Gennaio 2017- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
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