Il COA di Pesaro chiede se permanga, dopo molti anni d’applicazione delle norme antiriciclaggio, l’esonero degli Avvocati dagli obblighi di adeguata verifica della Clientela, di registrazione ed eventuale segnalazione delle operazioni sospette, nel caso di attività professionale di recupero crediti.

In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel modo seguente.
Il COA di Pesaro chiede di conoscere se i procedimenti di recupero crediti, sia giudiziali che stragiudiziali, siano soggetti o meno alle norme recate dalla disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007.
Come è noto, il Decreto definisce attività di riciclaggio (art. 1) la conversione od il trasferimento di beni allo scopo di occultarne o dissimularne l’origine, qualora si abbia conoscenza della provenienza dei medesimi da attività criminose.
Per il combinato disposto di cui ai successivi art. 10 ed art. 12, comma 1, lett. c), gli Avvocati, oltre a molti altri soggetti, sono destinatari delle relative disposizioni.
Va quindi osservato che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), gli Avvocati sono tenuti al rispetto delle norme recate dal D. Lgs. n. 231/2007 quando, su incarico dei propri clienti, “compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare” e quando li assistono “nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni” etc.
Il comma 2 del medesimo articolo, poi, esclude dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, previsto dall’art. 41 del Decreto, gli Avvocati, con riferimento alle “informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica” del medesimo, ovvero nell’espletare i “compiti di difesa o di rappresentanza” del cliente “in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza” preliminare, “ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.
Nella prassi d’applicazione delle norme antiriciclaggio tale esclusione dagli obblighi nel caso di attività di recupero crediti è stata confermata sia dalla risposta ad interpello UIC n. 22 del 21 giugno 2006, basata sul precedente parere n. 8/93 del Comitato Antiriciclaggio, rilasciato in relazione alle norme allora vigenti, che aveva escluso la natura di attività finanziaria dell’attività di recupero crediti svolta in sede stragiudiziale da società commerciali di recupero e diretta alla riscossione di somme di denaro.
Deve essere peraltro rilevato che nessuna esclusione è prevista per quanto concerne l’obbligo “di adeguata verifica della clientela” durante lo svolgimento, in qualsivoglia forma, dell’attività professionale, contemplato dall’art. 16 del Decreto: che dovrà essere pertanto svolta dall’avvocato, qualora egli abbia certa consapevolezza che l’attività per cui gli è stato rilasciato il mandato concreti una palese violazione delle norme antiriciclaggio, come potrebbe accadere nel caso che il difensore abbia la certezza che il recupero non riguardi un credito effettivamente sussistente, ma celi un trasferimento di denaro allo scopo di occultarne o dissimularne l’origine.

Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 16 marzo 2016, n. 32

Quesito n. 116, COA di Pesaro

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 32 del 16 Marzo 2016
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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