La risposta è resa nei termini seguenti. La durata dei Consigli dell’Ordine è disciplinata dall’articolo 28, comma 7, primo periodo della legge n. 247/12, a mente del quale: “Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno”. Tale disposizione è espressamente richiamata dall’articolo 17, comma 3, secondo periodo della legge n. 113/2017, a mente del quale – appunto – “Alle elezioni successive [alla prima elezione disciplinata dalla medesima legge] si applicano le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Tali disposizioni devono essere lette e interpretate congiuntamente a quella di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 247/12 che, disciplinando le conseguenze dello scioglimento del COA, dispone che “In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l’assemblea per le elezioni in sostituzione”. La circostanza che la disposizione richiamata faccia riferimento ad elezioni “in sostituzione” – e non già a “nuove elezioni” o a “elezioni per il rinnovo” – porta a ritenere che il Consiglio eletto a seguito di commissariamento resti in carica per la durata residua del mandato del Consiglio commissariato. Nel caso prospettato dal quesito, pertanto, in applicazione del combinato disposto tra l’articolo 28, comma 7 e l’articolo 33, comma 3 della legge n. 247/12, il Consiglio eletto nel gennaio 2020 cesserà il proprio mandato il 31 dicembre 2022, data di scadenza del mandato del Consiglio eletto nel giugno 2019 e successivamente commissariato.
Consiglio nazionale forense, parere 23 settembre 2022, n. 33-bis
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33 del 23 Settembre 2022- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
0 Comment