Il COA di Perugia formula quesito in merito alla sussistenza in capo al COA di un potere discrezionale di valutazione delle segnalazioni in materia disciplinare ad esso pervenute, ai fini della successiva trasmissione al competente CDD.

Il dettato normativo (art. 50, comma 4, legge n. 247/12) è chiarissimo nel porre in capo al COA un obbligo di trasmissione immediata di ogni segnalazione al CDD, che è competente in via esclusiva all’apprezzamento della sussistenza dei presupposti per l’eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico dell’iscritto.
Ulteriori elementi in questo senso possono desumersi dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, ed in particolare dalla sentenza SS. UU. n. 16993/2017 in materia di impugnabilità del provvedimento di archiviazione, la quale ha avuto modo di precisare le rispettive competenze di COA e CDD nel nuovo assetto del procedimento disciplinare.
Ne consegue che non sussistono ragioni per superare l’orientamento già espresso da questo Consiglio con i propri pareri nn. 72/2016 e 80/2015.

Consiglio nazionale forense (rel. COMMISSIONE), parere n. 37 del 20 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 20 Ottobre 2019
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera n. 9 (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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